Guida in stato di ebbrezza: non sempre legittima la sospensione della patente se non si supera la soglia di 1,5 grammi per litro.

"La sospensione della patente di guida non è un atto dovuto nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica; la misura, infatti, non dev’essere disposta nel caso in cui il tasso di alcool non superi la maggiore soglia di 1,5 grammi per litro. E' quanto stabilisce la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un automobilista, sorpreso a guidare in stato di ebbrezza alcolica, annullando la sospensione della patente disposta dal Prefetto e confermata da una sentenza del Giudice di Pace.


La Corte di Cassazione, ricostruendo il percorso seguito dalla Prefettura ha rilevato che all’automobilista era stata contestata la violazione dell''art. 186 del C.d.S., consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, cui può conseguire, ai sensi della stessa disposizione la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato. Tuttavia, al ricorrente era stata irrogata una sanzione in base all'art. 223 dello stesso codice, nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
La sentenza della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'automobilista annullando la sanzione della sospensione della patente di guida, affermando che il Prefetto ha errato nel parificare norme giuridiche la cui ratio e le cui finalità sono completamente diverse. Infatti, per l'art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente consegue all'accertamento di un valore di alcol nel sangue corrispondente ad un tasso superiore a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue, mentre per l'art. 223 del codice della strada la sospensione della patente si può determinare unicamente in presenza di ""altre ipotesi di reato"" rispetto a quelle richiamate dal primo comma dello stesso articolo.

Articolo pubblicato il: 18 ottobre 2010 alle ore 22:00:00