Prestazioni sessuali in videoconferenza web sono atti di prostituzione.

Rappresentano atti di prostituzione anche le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza, nelle quali è consentito al fruitore di interagire. E' quanto stabilisce la sentenza nr. 37188/10 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, confermando la condanna inflitta in Corte d'Appello al gestore, alla segretaria e all'addetto alla sicurezza di un locale, accusati di aver favorito e sfruttato la prostituzione esercitata nel night da numerose ballerine e spogliarelliste, anche extracomunitarie.


Si legge nella sentenza che "le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di atti sessuali determinati assume il valore di atto di prostituzione e configura il reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento creando i necessari collegamenti via internet o ne abbiano tratto guadagno". Infatti, secondo la Corte di Cassazione, "è irrilevante il fatto che chi si prostituisce ed il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi in quanto il collegamento in videoconferenza consente all'utente di interagire con chi si prostituisce in modo tale da poter richiedere a questi il compimento di atti sessuali che vengono immediatamente percepiti da chi ordina la prestazione sessuale a pagamento".

Articolo pubblicato il: 22 ottobre 2010 alle ore 22:00:00